CERTIFICAZIONE PREVENTIVA DEI PROGETTI PER IL CREDITO D’IMPOSTA R&S, INNOVAZIONE E DESIGN: FIRMATO IL DECRETO

Il 14 settembre scorso è stato firmato un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) per attuare le disposizioni contenute nell’articolo 23 del decreto-legge del 21 giugno 2022, n. 73. 

Il nuovo DPCM punta a creare condizioni operative chiare per l’applicazione dei crediti d’imposta stabiliti nell’articolo 1, comma 198 e successivi, della legge 160/2019.

 

Le imprese hanno quindi la possibilità di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione delle loro attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. Si tratta di una novità importante in vista del riconoscimento dei crediti d’imposta, in conformità con quanto previsto nei commi da 203 a 203-quater della legge 160/2019. 

Inoltre, in base all’articolo 3 del decreto-legge 145/2013 (convertito nella legge 9/2014), la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo è rilevante per il credito d’imposta legato alle attività di innovazione tecnologica per l’innovazione digitale 4.0 e la transizione ecologica, come previsto nei commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge 160/2019.

Il DPCM prevede anche la creazione di un Albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni, la cui gestione si trova presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero delle imprese e del Made in Italy. Entro 90 giorni dalla promulgazione del decreto, verranno definite le modalità di iscrizione all’albo.

Possono presentare domanda di iscrizione:

  • Persone fisiche con titolo di laurea rilevante.
  • Imprese che offrono servizi di consulenza legati a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.
  • Centri di trasferimento tecnologico nell’ambito dell’Industria 4.0.
  • Centri di competenza specializzati, secondo quanto stabilito da un decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del gennaio 2018.
  • Poli europei dell’innovazione digitale.
  • Università statali, università non statali legalmente riconosciute e enti pubblici di ricerca.

 

La certificazione può essere richiesta da coloro che hanno effettuato o intendono effettuare investimenti in attività ammissibili per il riconoscimento dei crediti d’imposta, a condizione che non siano state riscontrate violazioni nell’uso di tali crediti tramite verbale o atto impositivo.

Le imprese interessate devono presentare la richiesta di certificazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, utilizzando un modello specifico e seguendo le modalità informatiche stabilite da un decreto direttoriale. 

L’analisi tecnica del certificatore deve tener conto delle linee guida in fase di sviluppo presso il Mimit, da pubblicare entro il 31 dicembre 2023. 

Il Mimit esercita il controllo sulle attività dei certificatori, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e la conformità al quadro normativo e alle linee guida. I certificatori devono inviare una copia delle certificazioni al Mimit entro 15 giorni dalla data di rilascio, e il Mimit può richiedere documentazione aggiuntiva entro 90 giorni dalla ricezione della certificazione. Il processo di controllo da parte del Mimit dovrebbe concludersi entro 60 giorni dall’invio della documentazione integrativa. Se il soggetto certificatore non invia la documentazione richiesta, la certificazione non sarà valida. Una volta scaduti i termini, la certificazione vincola l’Amministrazione finanziaria solo per quanto riguarda la qualificazione delle attività, a meno che non emergano informazioni che dimostrino una rappresentazione errata dei fatti. Chi richiede la certificazione deve pagare una tassa di 252 euro per certificazione, che va al bilancio dello Stato.