INNALZAMENTO DEL TETTO PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

Già a decorrere dalla scadenza del 17 gennaio 2022, il credito IVA maturato al 31 dicembre 2021 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro, con il codice tributo 6099 – anno di riferimento 2021. 

Il credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa, è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. Per le startup innovative il limite è elevato a 50mila euro. 

 

Per i punteggi ISA, calcolati sul periodo d’imposta 2020, pari ad almeno 8 sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2021 o, alternativamente, il punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d’imposta 2020 e a quello precedente.

Per il periodo d’imposta 2021 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2022 fino al 2 maggio 2022.

 

Nei casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.

 

Per la trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro, devono trascorrere 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.

 

Se nel 2020 è maturato un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2021, l’utilizzo può essere proseguito (codice tributo 6099 – anno 2020) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2021, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà “rigenerato”, andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2021.

 

La disciplina sulla compensazione dei crediti IVA concerne esclusivamente la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

 

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione. L’innalzamento del limite non ha però riguardato l’ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.