Il Decreto Legge 145/2023, convertito nella Legge 191/2023, ha recentemente prorogato al 30 luglio 2024 il termine per aderire alla sanatoria dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (R&S). Questa decisione offre alle imprese un’ulteriore opportunità di valutare i vantaggi della definizione agevolata, consentendo loro di acquisire nel frattempo la certificazione di qualità ex Dpcm 15 settembre 2023. Tuttavia, il fattore tempo continua a giocare un ruolo determinante.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) disciplina la certificazione di qualità per le attività di R&S, IT, design, ideazione estetica, transizione ecologica e innovazione digitale 4.0. L’obiettivo è consolidare i crediti d’imposta relativi a tali attività. Tuttavia, il provvedimento necessita ancora di integrazioni tramite decreti direttoriali e linee guida del Ministero dell’Innovazione e delle Tecnologie (Mimit).
Certificazione di qualità e protezione dell’impresa
La procedura di certificazione è facoltativa per le imprese, ma una volta convalidata dal ministero, ha un’efficacia vincolante nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che non può contestare gli investimenti passati, presenti e futuri effettuati in tutti i settori menzionati, compresi quelli relativi alla R&S realizzati prima della legge 160/2019. L’eccezione riguarda soltanto gli investimenti nel settore della formazione 4.0. In questo modo, il contribuente è protetto da eventuali atti di recupero dei crediti di imposta che, se emessi in contrasto con la certificazione, sono affetti da nullità.
Limiti della certificazione e controlli incidenza
È importante sottolineare che il parere di qualificazione tecnica offerto dal ministero si limita alla valutazione tecnica dei progetti e non copre gli altri aspetti giuridici, contabili e fiscali relativi all’utilizzo dei crediti. Pertanto, il decreto preserva i poteri di controllo dell’Agenzia su questi aspetti. Tuttavia, il risultato ottenuto è notevole, considerando che molte critiche, anche prive del parere tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), hanno confutato la validità dei progetti, con possibili conseguenze penali.
Caratteristiche e limitazioni del processo di certificazione
Inoltre, la procedura di certificazione ha un carattere preventivo e non è più accessibile nel caso in cui siano stati notificati:
- un atto impositivo;
- un processo verbale di contestazione relativo all’utilizzo dei crediti di imposta.
Tuttavia, in base a sentenze emesse dalla Cassazione (n. 34419/2023 e n. 34452/2023), anche il controllo formale della dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr 600/1973, con l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo, impedisce la certificazione di qualità. È improbabile, tuttavia, che la documentazione cartolare relativa ai costi ammissibili, alla relazione tecnica e alla certificazione contabile possa essere utilizzata per verificare questioni tecniche e/o giuridiche sottostanti.
Riduzione dei tempi di risposta
Infine, il Dpcm riduce parzialmente i tempi di risposta per la procedura di certificazione, che possono comunque dilatarsi fino a sei mesi. Il procedimento, simile a un interpello, dovrebbe concludersi entro 90 giorni, salvo richiesta di documentazione integrativa, da inviare entro 30 giorni, con la possibilità di una proroga di altri 60 giorni. Tuttavia, il controllo di merito si basa sulla legge 160/2019, sul relativo decreto Mise del 26 maggio 2020 e sui Manuali Ocse di Frascati e di Oslo. È importante notare che vi è dibattito sul fatto che questi ultimi si debbano applicare retroattivamente agli investimenti premiati dall’articolo 3 del Dl 145/2013. Pertanto, sorge la questione della impugnabilità di un eventuale parere negativo, che dovrebbe essere esclusa, con la conseguenza che il ricorso è ammissibile solo avverso l’atto di recupero basato su quel parere (si veda il DLgs 156/2015).
In conclusione, molto dipende dal passare del tempo e dalla possibilità che venga notificato un atto che blocchi il procedimento di certificazione, la cui disciplina risulta ancora incompleta. In tal caso, le opzioni disponibili sono l’adesione al riversamento spontaneo entro luglio 2024 o intraprendere una via contenziosa. Tuttavia, in quest’ultimo caso, l’impresa non potrà avvalersi della certificazione di qualità, a meno che non riesca a influenzare il giudice nominando soggetti indipendenti iscritti nell’albo in via di istituzione.