RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E TERRENI: LEGGE DI BILANCIO 2024 INTRODUCE PROROGA E AGEVOLAZIONI FISCALI

La Legge di bilancio 2024 ha introdotto un’ ulteriore proroga per le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 5 e 7 della Legge n. 448/2001. Queste agevolazioni riguardano i terreni e le partecipazioni posseduti alla data dell’1 gennaio 2024 da parte dei soggetti non imprenditori.

L’istituto della rivalutazione di partecipazioni viene riproposto con regolarità dal legislatore. Si tratta di una possibilità offerta a coloro che intendono cedere quote sociali nell’anno in corso. Dopo la procedura prevista l’anno scorso, anche la Legge di bilancio 2024 prevede una sostanziale proroga della procedura in corso per rivalutare terreni e partecipazioni in società non quotate. L’articolo 1, comma 52 e 53 della Legge di bilancio 2024 ripropone nuovamente le disposizioni contenute negli articoli 5 e 7 della Legge n. 448/2001 in relazione alla possibilità di effettuare la rivalutazione di terreni e partecipazioni societarie non quotate. La disposizione prevede l’applicazione di un’aliquota dell’imposta sostitutiva al 16%.

 

Ciò significa che anche per l’anno 2024, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e gli enti non residenti hanno la possibilità di rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 (al di fuori del regime di impresa), affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex articolo 67, comma 1, lettere a) e c-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), qualora i terreni o le partecipazioni vengano cedute a titolo oneroso. Inoltre, è possibile rivalutare anche le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

 

La rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni agricoli ed edificabili è stata originariamente prevista dall’articolo 5 della Legge n. 448/01. La stessa è stata oggetto di proroga mediante successivi provvedimenti negli anni scorsi. La rivalutazione consiste nella possibilità di assumere, al posto del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento dell’imposta sostitutiva calcolata sul “valore di perizia” previsto per le partecipazioni societarie in società non quotate e per i terreni agricoli o edificabili.

 

Al fine di perfezionare l’operazione, è necessario che il contribuente, entro la scadenza del 30 giugno 2024, disponga di una perizia di stima del valore della partecipazione (qualificata e non qualificata) o del terreno (agricolo o edificabile) predisposta da un professionista abilitato, come un dottore commercialista, un revisore legale, un ingegnere o un geometra. 

 

Inoltre, è necessario versare l’imposta sostitutiva del 16% sul valore periziato della partecipazione e/o del terreno. Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione o, in caso di rateazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. Per il versamento dell’imposta sostitutiva, deve essere utilizzato il codice tributo 8055. Sulle rate successive alla prima è prevista l’applicazione di interessi al tasso del 3% annuo. In questo modo, attraverso questa procedura, la rivalutazione assume valenza fiscale. Pertanto, la plusvalenza generata dalla cessione della partecipazione o del terreno sarà tassabile solo per la rivalutazione effettuata oltre il valore periziato.

 

Opzione per versamento rateale e rivalutazione delle quote societarie: una panoramica

 

Nel panorama fiscale italiano, esistono delle opzioni e delle agevolazioni volte a facilitare il versamento delle imposte e la rivalutazione delle partecipazioni societarie. In questo articolo, ci concentriamo su due temi specifici: l’opzione per il versamento rateale e la rivalutazione delle quote societarie.

 

L’opzione per il versamento rateale consente ai contribuenti di rateizzare il pagamento delle imposte dovute. Nel caso specifico, entro la data del 30 giugno 2024, è richiesto il versamento della sola prima rata. Le rate successive scadono rispettivamente alla stessa data dei due anni successivi. Questa opzione offre un po’ di flessibilità ai contribuenti nel gestire i pagamenti delle imposte.

 

Passando alla rivalutazione delle quote societarie, è importante notare che la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate è riservata a determinati soggetti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi. Questi soggetti includono le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, tra gli altri. Anche i soggetti non residenti possono rivalutare le partecipazioni in società residenti in Italia, a meno che le convenzioni contro le doppie imposizioni non lo escludano.

Per rivalutare le partecipazioni, è necessario utilizzare il codice tributo 8055 nel modello F24 e indicare l’anno di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione. L’imposta sostitutiva dovuta è pari al 16% del valore periziato. È possibile compensare questa imposta sostitutiva con crediti d’imposta o contributivi, nei limiti previsti dalle disposizioni pertinenti.

 

Le partecipazioni che possono essere oggetto di rivalutazione includono quelle rappresentate da titoli (azioni), le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (ad esempio, quote di Srl o di società di persone) e i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite tali partecipazioni (come diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili, ecc.). È importante sottolineare che queste partecipazioni devono essere non quotate, anche se conferiscono il diritto di acquistare partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati. Inoltre, le partecipazioni in società estere detenute da soggetti residenti possono essere rivalutate per l’affrancamento delle plusvalenze da capital gain.

 

Per poter usufruire della rivalutazione delle partecipazioni, è necessario rispettare il requisito del possesso. La partecipazione deve essere detenuta alla data del 1° gennaio 2024, e quindi i soggetti che non sono più possessori delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2023 non possono beneficiare della rivalutazione. Inoltre, i soggetti che hanno acquisito le partecipazioni per successione o donazione, già rivalutate dal donante, non possono avvalersi della rivalutazione.

 

È importante notare che l’opzione per la rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta o, nel caso di pagamento rateale, con la prima rata. Se l’importo versato è inferiore a quanto dovuto sulla base della perizia, l’operazione non è considerata perfezionata e la rivalutazione è parziale in proporzione all’imposta sostitutiva versata. Gli importi non versati sono soggetti ad iscrizione a ruolo.

 

Nel caso in cui si effettui un versamento omesso o insufficiente, è possibile usufruire del ravvedimento operoso, a condizione che la violazione non sia già stata constatata e non siano state avviate attività di accertamento.

 

Va ricordato che l’assunzione del valore di perizia in luogo del costo o valore di acquisto non consente la realizzazione di utili o plusvalenze, ma rappresenta una mera rivalutazione fiscale delle partecipazioni. Pertanto, tale rivalutazione non impatta direttamente sulla situazione patrimoniale o sugli utili aziendali.

 

In conclusione, l’opzione per il versamento rateale e la rivalutazione delle quote societarie offrono strumenti utili per agevolare i contribuenti italiani nel pagamento delle imposte e nella gestione delle partecipazioni societarie. Tuttavia, è consigliabile consultare un commercialista o un esperto fiscale per ottenere una consulenza personalizzata e aggiornata in base alla normativa vigente, poiché le regole fiscali possono subire modifiche nel tempo.