La manovra 2016, contenuta nel Disegno di Legge e nel Decreto Legge, approvato lo scorso 22 ottobre, avvia il tanto auspicato processo di chiusura dell’agente di riscossione (Equitalia). Per favorire tale processo si offre la possibilità di definire in maniera agevolata eventuali importi iscritti a ruolo ed affidati agli agenti di riscossione negli anni 2000/2016.
Qui di seguito si vuole fornire una prima analisi di tale intervento, con riserva di approfondire successivamente ogni aspetto.
Oggetto della definizione sono le cartelle di pagamento ed i ruoli affidati dagli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016.
Soggetti interessati dal provvedimento sono tutti i contribuenti, le persone fisiche, le società, le imprese ed i professionisti.
Portata dell’intervento: i suddetti contribuenti hanno la possibilità di cancellare i propri debiti, pagando la cartella AL NETTO DELLE SANZIONI DEGLI INTERESSI DI MORA e COMPENSI DI RISCOSSIONE, resta fermo il pagamento di un aggio attualmente previsto nella misura del 3%.
Ruoli definibili:
- tutti i tributi dell’Agenzia delle entrate;
- i contributi INPS e INAIL;
- le multe per le violazioni del Codice Stradale con specifico riferimento solo agli interessi;
- l’IVA.
È doveroso precisare che sono inclusi nella definizione i ruoli in contenzioso (assumendo l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti), nonché i ruoli oggetto di provvedimenti di dilazione purché, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016. In tale ipotesi la definizione interesserà solo le rate ancora a scadere. Resta inteso che la definizione determina in tale ipotesi, la revoca automatica dell’eventuale dilazione precedentemente accordata.
Ruoli esclusi dalla definizione agevolata:
- l’IVA riscossa all’importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
Per quanto riguarda i tributi comunali la norma lascia spazio ai singoli comuni di identificare i tributi agevolabili con la presente definizione.
Procedimento di adesione : l’adesione agevolata dei ruoli non è automatica, occorre che il contribuente si attivi autonomamente e che rispetti le scadenze fissate dal Decreto Legge.
Procedura di accesso alla definizione agevolata:
presentazione istanza (a pena di inammissibilità), entro il 31 marzo, indicando la modalità di pagamento prescelta (in un’unica soluzione o in 5 rate entro il 2018).
In caso di accoglimento dell’istanza di definizione agevolata dei ruoli, entro il 24 aprile 2017, Equitalia Riscossione S.p.A., comunicherà al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, nonché, in caso di richiesta di pagamento in forma dilazionata, l’importo e la scadenza di ciascuna delle quattro rate maggiorate degli interessi di dilazione del 4,5%; si precisa che la scadenza dell’ultima rata è prevista per il 15 marzo 2018.
A seguito della presentazione dell’istanza di definizione, l’agente della riscossione non potrà avviare nuove azioni cautelari ed esecutive, ferme restando quelle eventualmente già avviate
Giova ricordare che il mancato o insufficiente o tardivo pagamento della definizione ne determinerà la decadenza, con l’effetto ulteriore che il carico residuo non potrà più essere rateizzato e tantomeno potranno esser ripristinare eventuali rateazioni già concesse.